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16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA   Data : 23/05/2019
 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA
La presentazione telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", è attualmente dovuta entro il termine del 30.9.2019 (non essendo più applicabile la proroga al 31.10, venuta meno con l'abolizione del c.d. "spesometro").
Tuttavia, in base agli emendamenti che potrebbero essere approvati in sede di conversione in legge del DL 34/2019, il termine verrebbe differito, a regime, al 30.11.
Per i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti "solari", dunque, il termine di presentazione risulterebbe essere quello del 2.12.2019 (essendo il giorno 30.11.2019 un sabato).
Per l'anno di imposta 2019, sebbene sia stato abolito il c.d. "spesometro", sono confermati gli altri obblighi comunicativi in materia di IVA, quali i modelli INTRASTAT e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Quest'ultimo adempimento è dovuto, per il primo trimestre 2019, entro il 31.5.2019; il termine per i dati del secondo trimestre 2019 è il 16.9.2019; il termine per il terzo trimestre 2019 è il 2.12.2019 e, infine, il termine per il quarto trimestre 2019 è il 2.3.2020.
Tra gli altri adempimenti dovuti nell'anno di imposta 2019, si segnala il c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), per il quale torna operativa la periodicità di presentazione mensile. La prima scadenza è, quindi, quella del 31.5.2019 per i dati riferiti al mese di aprile 2019.
Fonte: Emendamento al Ddl. di conversione del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") - Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2019 - "Anche per il 2019 ingorgo di scadenze fiscali" - Greco - Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego