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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale   Data : 23/05/2019
 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale
Scade il 31.5.2019 il termine per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 145/2018. Entro tale termine l'operazione deve essere annotata nelle scritture contabili obbligatorie: questo adempimento non sarebbe, tuttavia, sufficiente, in quanto la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) vincola le agevolazioni all'indicazione dei dati dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione (si tratta, per le estromissioni effettuate nel 2019, del prospetto che verrà inserito nel quadro RQ del modello REDDITI 2020 PF).
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene (o il suo valore catastale) e il suo costo fiscalmente riconosciuto, è versata:
- per il 60% del relativo importo, entro il 30.11.2019;
- per il 40% residuo, entro il 16.6.2020.
Non vi sono agevolazioni in materia di IVA, per cui:
- l'operazione, se rientra nel campo di applicazione dell'imposta, deve essere fatturata, in regime di esenzione o imponibilità a seconda della natura dell'immobile e dell'impresa;
- occorre rettificare la detrazione operata se l'acquisto dell'immobile è avvenuto con IVA nel periodo di "osservazione" decennale e l'estromissione è esente.
Fonte: Notiziario Eutekne - art. 1 co. 66 L. 30.12.2018 n. 145

Sezione:   Autore : S.M.Perego