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05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
28/01/2014 Tassazioni immobili non locati o consessi in comodato gratuito per l'anno 2013 news S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale   Data : 23/05/2019
 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale
Scade il 31.5.2019 il termine per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 145/2018. Entro tale termine l'operazione deve essere annotata nelle scritture contabili obbligatorie: questo adempimento non sarebbe, tuttavia, sufficiente, in quanto la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) vincola le agevolazioni all'indicazione dei dati dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione (si tratta, per le estromissioni effettuate nel 2019, del prospetto che verrà inserito nel quadro RQ del modello REDDITI 2020 PF).
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene (o il suo valore catastale) e il suo costo fiscalmente riconosciuto, è versata:
- per il 60% del relativo importo, entro il 30.11.2019;
- per il 40% residuo, entro il 16.6.2020.
Non vi sono agevolazioni in materia di IVA, per cui:
- l'operazione, se rientra nel campo di applicazione dell'imposta, deve essere fatturata, in regime di esenzione o imponibilità a seconda della natura dell'immobile e dell'impresa;
- occorre rettificare la detrazione operata se l'acquisto dell'immobile è avvenuto con IVA nel periodo di "osservazione" decennale e l'estromissione è esente.
Fonte: Notiziario Eutekne - art. 1 co. 66 L. 30.12.2018 n. 145

Sezione:   Autore : S.M.Perego