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29/04/2016 Dal 2.5.2016 ComUnica cambia S.M.Perego
29/04/2016 Pronti gli indirizzi operativi 2016 per accertamenti e controlli S.M.Perego
29/04/2016 Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni S.M.Perego
29/04/2016 Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni S.M.Perego
29/04/2016 Gli scambi di informazioni sull’accordo FATCA prorogati al 15.6.2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
27/04/2016 Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10% S.M.Perego
18/04/2016 Riforma degli appalti pubblici – Approvazione S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
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Titolo: Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale   Data : 23/05/2019
 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale
Scade il 31.5.2019 il termine per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 145/2018. Entro tale termine l'operazione deve essere annotata nelle scritture contabili obbligatorie: questo adempimento non sarebbe, tuttavia, sufficiente, in quanto la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) vincola le agevolazioni all'indicazione dei dati dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione (si tratta, per le estromissioni effettuate nel 2019, del prospetto che verrà inserito nel quadro RQ del modello REDDITI 2020 PF).
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene (o il suo valore catastale) e il suo costo fiscalmente riconosciuto, è versata:
- per il 60% del relativo importo, entro il 30.11.2019;
- per il 40% residuo, entro il 16.6.2020.
Non vi sono agevolazioni in materia di IVA, per cui:
- l'operazione, se rientra nel campo di applicazione dell'imposta, deve essere fatturata, in regime di esenzione o imponibilità a seconda della natura dell'immobile e dell'impresa;
- occorre rettificare la detrazione operata se l'acquisto dell'immobile è avvenuto con IVA nel periodo di "osservazione" decennale e l'estromissione è esente.
Fonte: Notiziario Eutekne - art. 1 co. 66 L. 30.12.2018 n. 145

Sezione:   Autore : S.M.Perego