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Data Titolo Sezione Autore
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
18/04/2017 Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego

Records 871 to 880 of 2397
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Titolo: Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale   Data : 23/05/2019
 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale
Scade il 31.5.2019 il termine per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 145/2018. Entro tale termine l'operazione deve essere annotata nelle scritture contabili obbligatorie: questo adempimento non sarebbe, tuttavia, sufficiente, in quanto la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) vincola le agevolazioni all'indicazione dei dati dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione (si tratta, per le estromissioni effettuate nel 2019, del prospetto che verrà inserito nel quadro RQ del modello REDDITI 2020 PF).
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene (o il suo valore catastale) e il suo costo fiscalmente riconosciuto, è versata:
- per il 60% del relativo importo, entro il 30.11.2019;
- per il 40% residuo, entro il 16.6.2020.
Non vi sono agevolazioni in materia di IVA, per cui:
- l'operazione, se rientra nel campo di applicazione dell'imposta, deve essere fatturata, in regime di esenzione o imponibilità a seconda della natura dell'immobile e dell'impresa;
- occorre rettificare la detrazione operata se l'acquisto dell'immobile è avvenuto con IVA nel periodo di "osservazione" decennale e l'estromissione è esente.
Fonte: Notiziario Eutekne - art. 1 co. 66 L. 30.12.2018 n. 145

Sezione:   Autore : S.M.Perego