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Data Titolo Sezione Autore
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale   Data : 23/05/2019
 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale
Scade il 31.5.2019 il termine per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 145/2018. Entro tale termine l'operazione deve essere annotata nelle scritture contabili obbligatorie: questo adempimento non sarebbe, tuttavia, sufficiente, in quanto la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) vincola le agevolazioni all'indicazione dei dati dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione (si tratta, per le estromissioni effettuate nel 2019, del prospetto che verrà inserito nel quadro RQ del modello REDDITI 2020 PF).
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene (o il suo valore catastale) e il suo costo fiscalmente riconosciuto, è versata:
- per il 60% del relativo importo, entro il 30.11.2019;
- per il 40% residuo, entro il 16.6.2020.
Non vi sono agevolazioni in materia di IVA, per cui:
- l'operazione, se rientra nel campo di applicazione dell'imposta, deve essere fatturata, in regime di esenzione o imponibilità a seconda della natura dell'immobile e dell'impresa;
- occorre rettificare la detrazione operata se l'acquisto dell'immobile è avvenuto con IVA nel periodo di "osservazione" decennale e l'estromissione è esente.
Fonte: Notiziario Eutekne - art. 1 co. 66 L. 30.12.2018 n. 145

Sezione:   Autore : S.M.Perego