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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI   Data : 30/05/2019
 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI
Il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l'IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI), entro il 17.6.2019 (in quanto il 16 è domenica).
In altre parole, in generale, per entrambi i tributi:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2019 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2018;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Molti enti locali inviano ai contribuenti i conteggi e le deleghe per procedere al pagamento degli acconti IMU e TASI. Occorre precisare che gli enti locali non hanno ancora recepito eventuali variazioni avvenute nel corso dell’anno 2018 e nel primo semestre 2019. Gli enti locali basano la determinazione dell’imposta in base a quanto pagato dai contribuenti nell’anno precedente. Resta sempre a carico dei contribuenti procedere ad una verifica dei conteggi eseguiti dagli enti locali al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2019 - "Entro il 17 giugno prima rata IMU e TASI in base alle aliquote 2018" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego