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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI   Data : 30/05/2019
 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI
Il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l'IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI), entro il 17.6.2019 (in quanto il 16 è domenica).
In altre parole, in generale, per entrambi i tributi:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2019 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2018;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Molti enti locali inviano ai contribuenti i conteggi e le deleghe per procedere al pagamento degli acconti IMU e TASI. Occorre precisare che gli enti locali non hanno ancora recepito eventuali variazioni avvenute nel corso dell’anno 2018 e nel primo semestre 2019. Gli enti locali basano la determinazione dell’imposta in base a quanto pagato dai contribuenti nell’anno precedente. Resta sempre a carico dei contribuenti procedere ad una verifica dei conteggi eseguiti dagli enti locali al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2019 - "Entro il 17 giugno prima rata IMU e TASI in base alle aliquote 2018" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego