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25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego

Records 2281 to 2290 of 2397
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Titolo: Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI   Data : 30/05/2019
 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI
Il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l'IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI), entro il 17.6.2019 (in quanto il 16 è domenica).
In altre parole, in generale, per entrambi i tributi:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2019 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2018;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Molti enti locali inviano ai contribuenti i conteggi e le deleghe per procedere al pagamento degli acconti IMU e TASI. Occorre precisare che gli enti locali non hanno ancora recepito eventuali variazioni avvenute nel corso dell’anno 2018 e nel primo semestre 2019. Gli enti locali basano la determinazione dell’imposta in base a quanto pagato dai contribuenti nell’anno precedente. Resta sempre a carico dei contribuenti procedere ad una verifica dei conteggi eseguiti dagli enti locali al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2019 - "Entro il 17 giugno prima rata IMU e TASI in base alle aliquote 2018" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego