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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche   Data : 31/05/2019
 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 (così come modificato dal provv. 107524/2019), con il quale erano state recepite le indicazioni ricevute dal Garante della Privacy in tema di e-fattura ed era stata prevista la realizzazione di un nuovo servizio di consultazione e acquisizione dei documenti che risultasse "in linea" con le istruzioni dell'Autorità, ha previsto che, a partire dal 31.5.2019, i soggetti passivi potranno decidere se aderire all'Accordo con l'Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio.
Chi aderisce potrà consultare e scaricare i file inviati e ricevuti, seppure per un periodo limitato. L'Agenzia delle Entrate metterà, infatti, a disposizione le fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Trascorso detto termine, entro i 30 giorni che seguono, i file temporaneamente memorizzati verranno definitivamente cancellati.
Se si decide di non aderire, si potrà prendere visione soltanto dei cosiddetti "dati fattura", intendendosi tali quelli definiti, principalmente, nell'art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione dei dati indicati nel comma 2 lett. g) dello stesso articolo, relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.4.2019 n. 107524 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2019 - "Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego