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Data Titolo Sezione Autore
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche   Data : 31/05/2019
 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 (così come modificato dal provv. 107524/2019), con il quale erano state recepite le indicazioni ricevute dal Garante della Privacy in tema di e-fattura ed era stata prevista la realizzazione di un nuovo servizio di consultazione e acquisizione dei documenti che risultasse "in linea" con le istruzioni dell'Autorità, ha previsto che, a partire dal 31.5.2019, i soggetti passivi potranno decidere se aderire all'Accordo con l'Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio.
Chi aderisce potrà consultare e scaricare i file inviati e ricevuti, seppure per un periodo limitato. L'Agenzia delle Entrate metterà, infatti, a disposizione le fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Trascorso detto termine, entro i 30 giorni che seguono, i file temporaneamente memorizzati verranno definitivamente cancellati.
Se si decide di non aderire, si potrà prendere visione soltanto dei cosiddetti "dati fattura", intendendosi tali quelli definiti, principalmente, nell'art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione dei dati indicati nel comma 2 lett. g) dello stesso articolo, relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.4.2019 n. 107524 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2019 - "Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego