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Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche   Data : 31/05/2019
 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 (così come modificato dal provv. 107524/2019), con il quale erano state recepite le indicazioni ricevute dal Garante della Privacy in tema di e-fattura ed era stata prevista la realizzazione di un nuovo servizio di consultazione e acquisizione dei documenti che risultasse "in linea" con le istruzioni dell'Autorità, ha previsto che, a partire dal 31.5.2019, i soggetti passivi potranno decidere se aderire all'Accordo con l'Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio.
Chi aderisce potrà consultare e scaricare i file inviati e ricevuti, seppure per un periodo limitato. L'Agenzia delle Entrate metterà, infatti, a disposizione le fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Trascorso detto termine, entro i 30 giorni che seguono, i file temporaneamente memorizzati verranno definitivamente cancellati.
Se si decide di non aderire, si potrà prendere visione soltanto dei cosiddetti "dati fattura", intendendosi tali quelli definiti, principalmente, nell'art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione dei dati indicati nel comma 2 lett. g) dello stesso articolo, relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.4.2019 n. 107524 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2019 - "Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego