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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego

Records 191 to 200 of 2397
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Titolo: Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche   Data : 31/05/2019
 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 (così come modificato dal provv. 107524/2019), con il quale erano state recepite le indicazioni ricevute dal Garante della Privacy in tema di e-fattura ed era stata prevista la realizzazione di un nuovo servizio di consultazione e acquisizione dei documenti che risultasse "in linea" con le istruzioni dell'Autorità, ha previsto che, a partire dal 31.5.2019, i soggetti passivi potranno decidere se aderire all'Accordo con l'Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio.
Chi aderisce potrà consultare e scaricare i file inviati e ricevuti, seppure per un periodo limitato. L'Agenzia delle Entrate metterà, infatti, a disposizione le fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Trascorso detto termine, entro i 30 giorni che seguono, i file temporaneamente memorizzati verranno definitivamente cancellati.
Se si decide di non aderire, si potrà prendere visione soltanto dei cosiddetti "dati fattura", intendendosi tali quelli definiti, principalmente, nell'art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione dei dati indicati nel comma 2 lett. g) dello stesso articolo, relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.4.2019 n. 107524 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2019 - "Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego