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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
08/04/2016 Le dimissioni on-line presentano profili critici S.M.Perego
08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
07/04/2016 Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego

Records 471 to 480 of 2397
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Titolo: Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche   Data : 31/05/2019
 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 (così come modificato dal provv. 107524/2019), con il quale erano state recepite le indicazioni ricevute dal Garante della Privacy in tema di e-fattura ed era stata prevista la realizzazione di un nuovo servizio di consultazione e acquisizione dei documenti che risultasse "in linea" con le istruzioni dell'Autorità, ha previsto che, a partire dal 31.5.2019, i soggetti passivi potranno decidere se aderire all'Accordo con l'Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio.
Chi aderisce potrà consultare e scaricare i file inviati e ricevuti, seppure per un periodo limitato. L'Agenzia delle Entrate metterà, infatti, a disposizione le fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Trascorso detto termine, entro i 30 giorni che seguono, i file temporaneamente memorizzati verranno definitivamente cancellati.
Se si decide di non aderire, si potrà prendere visione soltanto dei cosiddetti "dati fattura", intendendosi tali quelli definiti, principalmente, nell'art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione dei dati indicati nel comma 2 lett. g) dello stesso articolo, relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.4.2019 n. 107524 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2019 - "Al via l’adesione al servizio per consultare e scaricare le e-fatture" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego