Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
29/11/2016 Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace   Data : 10/06/2019
 
 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace
Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 188633 è stato modificato il modello 770/2019, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Ai fini della compilazione del quadro ST, viene stabilito che l'esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II relativa all'addizionale regionale IRPEF, al codice Regione.
È stato inoltre inserito il nuovo rigo SX48, che deve essere compilato dai soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta previsto ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi.
Inoltre, con provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656 sono state apportate correzioni ai modelli dichiarativi 2019 e alle relative istruzioni. Per il modello REDDITI PF si tratta della seconda modifica, dopo quelle apportate dal provvedimento 125594/2019.
Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
- viene inserito, nel quadro RS, lo "Sport bonus" (nuovo rigo RS253), assente nel modello nonostante fosse previsto dalle istruzioni;
- circa il prospetto dedicato agli "aiuti di Stato", anche nelle istruzioni ai modelli dichiarativi dedicati alle società - compresi quelli IRAP - viene ora riportata la frase secondo cui l'indicazione "è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi".
Con riferimento a tale ultima modifica, l'Autore evidenzia che viene quindi trasformata l'assenza di una sanzione specifica "in una esagerata conseguenza per chi dovesse dimenticarsi una indicazione (anche per carenza di informazioni disponibili)".
Sempre nel provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656, correttivo della modulistica, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli REDDITI 2019, sono stati introdotti nelle specifiche tecniche del modello REDDITI 2019 PF appositi controlli di rispondenza sulle compensazioni delle perdite fiscali degli imprenditori individuali e dei soci di società di persone.
I controlli riguardano i soggetti titolari di due o più imprese, i quali possono portare a compensazione dei redditi di una delle imprese esercitate:
- sia le perdite prodotte nel 2018 dall'altra impresa, in modo integrale;
- sia le perdite pregresse dell'altra impresa, nel limite del 40% o dell'80% del reddito a seconda del regime contabile.
Questi nuovi controlli vanno a segnalare le posizioni delle persone che hanno compensato le perdite pregresse nel limite del 40% o dell'80% del reddito al netto, e non al lordo, delle perdite prodotte nel 2018.
Le modifiche alle specifiche tecniche non introducono errori bloccanti, ma meri controlli di rispondenza, anche se esse paiono esprimere un orientamento definito dell'Amministrazione sulla materia.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 188633 - Provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Dati di versamento da esporre in forma aggregata nel quadro ST del 770/2019" – Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego