Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace   Data : 10/06/2019
 
 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace
Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 188633 è stato modificato il modello 770/2019, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Ai fini della compilazione del quadro ST, viene stabilito che l'esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II relativa all'addizionale regionale IRPEF, al codice Regione.
È stato inoltre inserito il nuovo rigo SX48, che deve essere compilato dai soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta previsto ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi.
Inoltre, con provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656 sono state apportate correzioni ai modelli dichiarativi 2019 e alle relative istruzioni. Per il modello REDDITI PF si tratta della seconda modifica, dopo quelle apportate dal provvedimento 125594/2019.
Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
- viene inserito, nel quadro RS, lo "Sport bonus" (nuovo rigo RS253), assente nel modello nonostante fosse previsto dalle istruzioni;
- circa il prospetto dedicato agli "aiuti di Stato", anche nelle istruzioni ai modelli dichiarativi dedicati alle società - compresi quelli IRAP - viene ora riportata la frase secondo cui l'indicazione "è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi".
Con riferimento a tale ultima modifica, l'Autore evidenzia che viene quindi trasformata l'assenza di una sanzione specifica "in una esagerata conseguenza per chi dovesse dimenticarsi una indicazione (anche per carenza di informazioni disponibili)".
Sempre nel provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656, correttivo della modulistica, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli REDDITI 2019, sono stati introdotti nelle specifiche tecniche del modello REDDITI 2019 PF appositi controlli di rispondenza sulle compensazioni delle perdite fiscali degli imprenditori individuali e dei soci di società di persone.
I controlli riguardano i soggetti titolari di due o più imprese, i quali possono portare a compensazione dei redditi di una delle imprese esercitate:
- sia le perdite prodotte nel 2018 dall'altra impresa, in modo integrale;
- sia le perdite pregresse dell'altra impresa, nel limite del 40% o dell'80% del reddito a seconda del regime contabile.
Questi nuovi controlli vanno a segnalare le posizioni delle persone che hanno compensato le perdite pregresse nel limite del 40% o dell'80% del reddito al netto, e non al lordo, delle perdite prodotte nel 2018.
Le modifiche alle specifiche tecniche non introducono errori bloccanti, ma meri controlli di rispondenza, anche se esse paiono esprimere un orientamento definito dell'Amministrazione sulla materia.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 188633 - Provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Dati di versamento da esporre in forma aggregata nel quadro ST del 770/2019" – Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego