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11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
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04/04/2016 Un’analisi sui nuovi interpelli S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
04/04/2016 Il 730 Precompilato deve essere sempre verificato e implementato S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
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05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego

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Titolo: Novità dall’INPS sul "bonus bebè"   Data : 10/06/2019
 Novità dall’INPS sul "bonus bebè"
L'INPS, con la circ. 7.6.2019 n. 85, ha fornito i primi chiarimenti riguardo al bonus bebè, fruibile anche per l'anno 2019 e aumentato del 20% in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un figlio successivo al primo (DL 119/2018 conv. L. 136/2018).
In caso di ISEE fino a 25.000,00 euro annui, l'assegno ammonta:
- per il primo figlio, a 960,00 euro annui;
- per i figli successivi al primo, a 1.152,00 euro l'anno.
In caso di ISEE fino a 7.000,00 euro annui, il bonus bebè ammonta:
- in caso di primo figlio, a 1.920,00 euro annui;
- in caso di figli successivi al primo, a 2.304 euro annui.
Per ottenere il bonus bebè dopo il primo figlio, il richiedente deve presentare una DSU che riporti anche l'indicazione del secondo figlio, non essendo più utilizzabile la DSU che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita del secondogenito.
L'assegno decorre:
- dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del figlio, se la domanda è presentata entro 90 giorni dall'evento;
- dal mese di presentazione della domanda, se questa avviene oltre 90 giorni.
Fonte: Circ. INPS 7.6.2019 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Bonus bebè maggiorato per i figli successivi al primo" – Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego