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Data Titolo Sezione Autore
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Novità dall’INPS sul "bonus bebè"   Data : 10/06/2019
 Novità dall’INPS sul "bonus bebè"
L'INPS, con la circ. 7.6.2019 n. 85, ha fornito i primi chiarimenti riguardo al bonus bebè, fruibile anche per l'anno 2019 e aumentato del 20% in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un figlio successivo al primo (DL 119/2018 conv. L. 136/2018).
In caso di ISEE fino a 25.000,00 euro annui, l'assegno ammonta:
- per il primo figlio, a 960,00 euro annui;
- per i figli successivi al primo, a 1.152,00 euro l'anno.
In caso di ISEE fino a 7.000,00 euro annui, il bonus bebè ammonta:
- in caso di primo figlio, a 1.920,00 euro annui;
- in caso di figli successivi al primo, a 2.304 euro annui.
Per ottenere il bonus bebè dopo il primo figlio, il richiedente deve presentare una DSU che riporti anche l'indicazione del secondo figlio, non essendo più utilizzabile la DSU che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita del secondogenito.
L'assegno decorre:
- dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del figlio, se la domanda è presentata entro 90 giorni dall'evento;
- dal mese di presentazione della domanda, se questa avviene oltre 90 giorni.
Fonte: Circ. INPS 7.6.2019 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Bonus bebè maggiorato per i figli successivi al primo" – Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego