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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: Novità dall’INPS sul "bonus bebè"   Data : 10/06/2019
 Novità dall’INPS sul "bonus bebè"
L'INPS, con la circ. 7.6.2019 n. 85, ha fornito i primi chiarimenti riguardo al bonus bebè, fruibile anche per l'anno 2019 e aumentato del 20% in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un figlio successivo al primo (DL 119/2018 conv. L. 136/2018).
In caso di ISEE fino a 25.000,00 euro annui, l'assegno ammonta:
- per il primo figlio, a 960,00 euro annui;
- per i figli successivi al primo, a 1.152,00 euro l'anno.
In caso di ISEE fino a 7.000,00 euro annui, il bonus bebè ammonta:
- in caso di primo figlio, a 1.920,00 euro annui;
- in caso di figli successivi al primo, a 2.304 euro annui.
Per ottenere il bonus bebè dopo il primo figlio, il richiedente deve presentare una DSU che riporti anche l'indicazione del secondo figlio, non essendo più utilizzabile la DSU che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita del secondogenito.
L'assegno decorre:
- dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del figlio, se la domanda è presentata entro 90 giorni dall'evento;
- dal mese di presentazione della domanda, se questa avviene oltre 90 giorni.
Fonte: Circ. INPS 7.6.2019 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Bonus bebè maggiorato per i figli successivi al primo" – Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego