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Data Titolo Sezione Autore
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualitŕ 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice č sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalitŕ nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč"   Data : 10/06/2019
 Novità dall’INPS sul "bonus bebè"
L'INPS, con la circ. 7.6.2019 n. 85, ha fornito i primi chiarimenti riguardo al bonus bebè, fruibile anche per l'anno 2019 e aumentato del 20% in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un figlio successivo al primo (DL 119/2018 conv. L. 136/2018).
In caso di ISEE fino a 25.000,00 euro annui, l'assegno ammonta:
- per il primo figlio, a 960,00 euro annui;
- per i figli successivi al primo, a 1.152,00 euro l'anno.
In caso di ISEE fino a 7.000,00 euro annui, il bonus bebè ammonta:
- in caso di primo figlio, a 1.920,00 euro annui;
- in caso di figli successivi al primo, a 2.304 euro annui.
Per ottenere il bonus bebè dopo il primo figlio, il richiedente deve presentare una DSU che riporti anche l'indicazione del secondo figlio, non essendo più utilizzabile la DSU che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita del secondogenito.
L'assegno decorre:
- dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del figlio, se la domanda è presentata entro 90 giorni dall'evento;
- dal mese di presentazione della domanda, se questa avviene oltre 90 giorni.
Fonte: Circ. INPS 7.6.2019 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Bonus bebè maggiorato per i figli successivi al primo" – Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego