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Data Titolo Sezione Autore
25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Novità dall’INPS sul "bonus bebè"   Data : 10/06/2019
 Novità dall’INPS sul "bonus bebè"
L'INPS, con la circ. 7.6.2019 n. 85, ha fornito i primi chiarimenti riguardo al bonus bebè, fruibile anche per l'anno 2019 e aumentato del 20% in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un figlio successivo al primo (DL 119/2018 conv. L. 136/2018).
In caso di ISEE fino a 25.000,00 euro annui, l'assegno ammonta:
- per il primo figlio, a 960,00 euro annui;
- per i figli successivi al primo, a 1.152,00 euro l'anno.
In caso di ISEE fino a 7.000,00 euro annui, il bonus bebè ammonta:
- in caso di primo figlio, a 1.920,00 euro annui;
- in caso di figli successivi al primo, a 2.304 euro annui.
Per ottenere il bonus bebè dopo il primo figlio, il richiedente deve presentare una DSU che riporti anche l'indicazione del secondo figlio, non essendo più utilizzabile la DSU che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita del secondogenito.
L'assegno decorre:
- dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del figlio, se la domanda è presentata entro 90 giorni dall'evento;
- dal mese di presentazione della domanda, se questa avviene oltre 90 giorni.
Fonte: Circ. INPS 7.6.2019 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2019 - "Bonus bebè maggiorato per i figli successivi al primo" – Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego