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Data Titolo Sezione Autore
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti   Data : 10/06/2019
 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti
Nel caso di passaggio in corso d'anno (per ipotesi, 2019) dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), si ritiene che gli acconti delle relative imposte sostitutive non vadano versati.
Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2019 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.
Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2019, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 140/2019, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2019 - "Transito dal regime di vantaggio al forfetario alla prova degli acconti" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego