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Data Titolo Sezione Autore
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
10/03/2017 Agevolato, ai fini della patent box, l’uso di software coperto da copyright S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego

Records 1031 to 1040 of 2397
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Titolo: Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti   Data : 10/06/2019
 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti
Nel caso di passaggio in corso d'anno (per ipotesi, 2019) dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), si ritiene che gli acconti delle relative imposte sostitutive non vadano versati.
Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2019 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.
Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2019, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 140/2019, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2019 - "Transito dal regime di vantaggio al forfetario alla prova degli acconti" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego