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Data Titolo Sezione Autore
19/04/2018 La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
12/03/2019 La cessazione della Partita Iva è sospesa in attesa degli incassi S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
27/10/2015 La cessione degli immobili sconta sempre la rendita catastale S.M.Perego
16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 1281 to 1290 of 2397
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Titolo: Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti   Data : 10/06/2019
 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti
Nel caso di passaggio in corso d'anno (per ipotesi, 2019) dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), si ritiene che gli acconti delle relative imposte sostitutive non vadano versati.
Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2019 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.
Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2019, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 140/2019, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2019 - "Transito dal regime di vantaggio al forfetario alla prova degli acconti" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego