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02/05/2016 Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
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21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
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07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
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07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego

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Titolo: Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti   Data : 10/06/2019
 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti
Nel caso di passaggio in corso d'anno (per ipotesi, 2019) dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), si ritiene che gli acconti delle relative imposte sostitutive non vadano versati.
Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2019 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.
Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2019, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 140/2019, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2019 - "Transito dal regime di vantaggio al forfetario alla prova degli acconti" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego