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29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego

Records 2251 to 2260 of 2397
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Titolo: Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti   Data : 10/06/2019
 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti
Nel caso di passaggio in corso d'anno (per ipotesi, 2019) dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), si ritiene che gli acconti delle relative imposte sostitutive non vadano versati.
Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2019 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.
Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2019, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 140/2019, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2019 - "Transito dal regime di vantaggio al forfetario alla prova degli acconti" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego