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15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego

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Titolo: Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%   Data : 10/06/2019
Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%
Entro il 17.6.2019 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019.
Per gli immobili locati, l'occupante deve versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la restante parte sarà corrisposta dal proprietario. Se il regolamento comunale non prevede nulla, il detentore dovrà versare il 10% dell'imposta.
Se l'unità immobiliare locata, non classificata in A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, solamente il proprietario versa l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune.
Ai sensi dell'art. 1 co. 673 della L. 147/2013, inoltre, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.
Per gli immobili abitativi locati a canone concordato spetta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2019 - "Verifica delle locazioni per l’acconto IMU e TASI" - Spina

 
Sezione:   Autore : S.M.Perego