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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
18/04/2017 L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
30/11/2015 L’INPS interviene sugli ammortizzatori sociali S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%   Data : 10/06/2019
Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%
Entro il 17.6.2019 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019.
Per gli immobili locati, l'occupante deve versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la restante parte sarà corrisposta dal proprietario. Se il regolamento comunale non prevede nulla, il detentore dovrà versare il 10% dell'imposta.
Se l'unità immobiliare locata, non classificata in A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, solamente il proprietario versa l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune.
Ai sensi dell'art. 1 co. 673 della L. 147/2013, inoltre, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.
Per gli immobili abitativi locati a canone concordato spetta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2019 - "Verifica delle locazioni per l’acconto IMU e TASI" - Spina

 
Sezione:   Autore : S.M.Perego