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Data Titolo Sezione Autore
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%   Data : 10/06/2019
Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%
Entro il 17.6.2019 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019.
Per gli immobili locati, l'occupante deve versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la restante parte sarà corrisposta dal proprietario. Se il regolamento comunale non prevede nulla, il detentore dovrà versare il 10% dell'imposta.
Se l'unità immobiliare locata, non classificata in A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, solamente il proprietario versa l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune.
Ai sensi dell'art. 1 co. 673 della L. 147/2013, inoltre, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.
Per gli immobili abitativi locati a canone concordato spetta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2019 - "Verifica delle locazioni per l’acconto IMU e TASI" - Spina

 
Sezione:   Autore : S.M.Perego