Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%   Data : 10/06/2019
Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%
Entro il 17.6.2019 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019.
Per gli immobili locati, l'occupante deve versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la restante parte sarà corrisposta dal proprietario. Se il regolamento comunale non prevede nulla, il detentore dovrà versare il 10% dell'imposta.
Se l'unità immobiliare locata, non classificata in A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, solamente il proprietario versa l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune.
Ai sensi dell'art. 1 co. 673 della L. 147/2013, inoltre, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.
Per gli immobili abitativi locati a canone concordato spetta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2019 - "Verifica delle locazioni per l’acconto IMU e TASI" - Spina

 
Sezione:   Autore : S.M.Perego