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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%   Data : 10/06/2019
Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75%
Entro il 17.6.2019 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2019.
Per gli immobili locati, l'occupante deve versare la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la restante parte sarà corrisposta dal proprietario. Se il regolamento comunale non prevede nulla, il detentore dovrà versare il 10% dell'imposta.
Se l'unità immobiliare locata, non classificata in A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, solamente il proprietario versa l'imposta nella percentuale stabilita dal Comune.
Ai sensi dell'art. 1 co. 673 della L. 147/2013, inoltre, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.
Per gli immobili abitativi locati a canone concordato spetta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2019 - "Verifica delle locazioni per l’acconto IMU e TASI" - Spina

 
Sezione:   Autore : S.M.Perego