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22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
23/03/2017 In attesa delle risposte del MEF la formazione per i revisori legali S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
24/03/2017 Al via il DL sulla proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione   Data : 26/06/2019
 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione
La circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 ha chiarito che i nuovi termini che consentiranno, dall'1.7.2019, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell'operazione, non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima operazione".
Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14) Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2019 - "Fattura differita con la data dell’ultima operazione" - Bilancini - La Grutta - Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019 n. 14

Sezione:   Autore : S.M.Perego