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Data Titolo Sezione Autore
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego

Records 541 to 550 of 2397
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Titolo: Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione   Data : 26/06/2019
 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione
La circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 ha chiarito che i nuovi termini che consentiranno, dall'1.7.2019, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell'operazione, non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima operazione".
Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14) Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2019 - "Fattura differita con la data dell’ultima operazione" - Bilancini - La Grutta - Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019 n. 14

Sezione:   Autore : S.M.Perego