Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/09/2009 news
03/09/2009 Autotrasporto - Credito d'imposta news S.M.Perego
03/09/2009 IRAP - Proroga istanza di rimborso news S.M.Perego
08/09/2009 INAIL denuncia con procedura telematica news S.M.Perego
11/09/2009 Interessi di mora news S.M.Perego
15/09/2009 Scudo fiscale - Approvazione modello news S.M.Perego
16/09/2009 Autotrasportatori - Codice tributo x F24 news S.M.Perego
17/09/2009 Indennità news S.M.Perego
08/10/2009 Modello CUD 2010 news S.M.Perego
08/10/2009 F23 on-line news S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione   Data : 26/06/2019
 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione
La circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 ha chiarito che i nuovi termini che consentiranno, dall'1.7.2019, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell'operazione, non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima operazione".
Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14) Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2019 - "Fattura differita con la data dell’ultima operazione" - Bilancini - La Grutta - Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019 n. 14

Sezione:   Autore : S.M.Perego