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21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
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22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego

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Titolo: Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione   Data : 26/06/2019
 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione
La circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 ha chiarito che i nuovi termini che consentiranno, dall'1.7.2019, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell'operazione, non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima operazione".
Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14) Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2019 - "Fattura differita con la data dell’ultima operazione" - Bilancini - La Grutta - Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019 n. 14

Sezione:   Autore : S.M.Perego