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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI   Data : 26/06/2019
 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI
Nell'incontro sugli ISA, organizzato da Agenzia delle Entrate, SOGEI e SOSE, è stato anticipato che il risultato complessivo di affidabilità fiscale pari o minore a 6 non comporta l'automatico inserimento in liste selettive di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione. Tale risultato costituisce un indizio che solo unitamente ad altri elementi convergenti potrà determinare l'inserimento nelle liste selettive.
In merito all'ambito applicativo degli ISA, ferme le esclusioni per i soggetti che iniziano e cessano l'attività, non è più contemplato (diversamente dagli studi di settore) l'assoggettamento allo strumento nei casi di:
- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Rispetto a queste ultime fattispecie, è stata confermata l'esclusione dagli ISA.
L'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, analogamente a quanto avvenuto già con la fatturazione elettronica, saranno pubblicate sul sito istituzionale specifiche FAQ, in aggiunta ad una circolare esplicativa.
Ha, inoltre, sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle “note aggiuntive” al fine di delineare con chiarezza la situazione economia del contribuente in presenza di anomalie dovute a scostamenti rilevanti rispetto agli indici di affidabilità determinati autonomamente dagli ISA.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2019 - "Indicatori di anomalia troppo rigidi nel giudizio di affidabilità ISA" – Rivetti - Guida Agenzia Entrate giugno 2019 - Stefano M. Perego 

Sezione:   Autore : S.M.Perego