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23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
24/01/2017 Modelli INTRASTAT soppressi dal 2017? Non vi è certezza. S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI   Data : 26/06/2019
 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI
Nell'incontro sugli ISA, organizzato da Agenzia delle Entrate, SOGEI e SOSE, è stato anticipato che il risultato complessivo di affidabilità fiscale pari o minore a 6 non comporta l'automatico inserimento in liste selettive di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione. Tale risultato costituisce un indizio che solo unitamente ad altri elementi convergenti potrà determinare l'inserimento nelle liste selettive.
In merito all'ambito applicativo degli ISA, ferme le esclusioni per i soggetti che iniziano e cessano l'attività, non è più contemplato (diversamente dagli studi di settore) l'assoggettamento allo strumento nei casi di:
- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Rispetto a queste ultime fattispecie, è stata confermata l'esclusione dagli ISA.
L'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, analogamente a quanto avvenuto già con la fatturazione elettronica, saranno pubblicate sul sito istituzionale specifiche FAQ, in aggiunta ad una circolare esplicativa.
Ha, inoltre, sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle “note aggiuntive” al fine di delineare con chiarezza la situazione economia del contribuente in presenza di anomalie dovute a scostamenti rilevanti rispetto agli indici di affidabilità determinati autonomamente dagli ISA.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2019 - "Indicatori di anomalia troppo rigidi nel giudizio di affidabilità ISA" – Rivetti - Guida Agenzia Entrate giugno 2019 - Stefano M. Perego 

Sezione:   Autore : S.M.Perego