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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI   Data : 26/06/2019
 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI
Nell'incontro sugli ISA, organizzato da Agenzia delle Entrate, SOGEI e SOSE, è stato anticipato che il risultato complessivo di affidabilità fiscale pari o minore a 6 non comporta l'automatico inserimento in liste selettive di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione. Tale risultato costituisce un indizio che solo unitamente ad altri elementi convergenti potrà determinare l'inserimento nelle liste selettive.
In merito all'ambito applicativo degli ISA, ferme le esclusioni per i soggetti che iniziano e cessano l'attività, non è più contemplato (diversamente dagli studi di settore) l'assoggettamento allo strumento nei casi di:
- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Rispetto a queste ultime fattispecie, è stata confermata l'esclusione dagli ISA.
L'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, analogamente a quanto avvenuto già con la fatturazione elettronica, saranno pubblicate sul sito istituzionale specifiche FAQ, in aggiunta ad una circolare esplicativa.
Ha, inoltre, sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle “note aggiuntive” al fine di delineare con chiarezza la situazione economia del contribuente in presenza di anomalie dovute a scostamenti rilevanti rispetto agli indici di affidabilità determinati autonomamente dagli ISA.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2019 - "Indicatori di anomalia troppo rigidi nel giudizio di affidabilità ISA" – Rivetti - Guida Agenzia Entrate giugno 2019 - Stefano M. Perego 

Sezione:   Autore : S.M.Perego