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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI   Data : 26/06/2019
 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI
Nell'incontro sugli ISA, organizzato da Agenzia delle Entrate, SOGEI e SOSE, è stato anticipato che il risultato complessivo di affidabilità fiscale pari o minore a 6 non comporta l'automatico inserimento in liste selettive di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione. Tale risultato costituisce un indizio che solo unitamente ad altri elementi convergenti potrà determinare l'inserimento nelle liste selettive.
In merito all'ambito applicativo degli ISA, ferme le esclusioni per i soggetti che iniziano e cessano l'attività, non è più contemplato (diversamente dagli studi di settore) l'assoggettamento allo strumento nei casi di:
- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Rispetto a queste ultime fattispecie, è stata confermata l'esclusione dagli ISA.
L'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, analogamente a quanto avvenuto già con la fatturazione elettronica, saranno pubblicate sul sito istituzionale specifiche FAQ, in aggiunta ad una circolare esplicativa.
Ha, inoltre, sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle “note aggiuntive” al fine di delineare con chiarezza la situazione economia del contribuente in presenza di anomalie dovute a scostamenti rilevanti rispetto agli indici di affidabilità determinati autonomamente dagli ISA.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2019 - "Indicatori di anomalia troppo rigidi nel giudizio di affidabilità ISA" – Rivetti - Guida Agenzia Entrate giugno 2019 - Stefano M. Perego 

Sezione:   Autore : S.M.Perego