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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI   Data : 26/06/2019
 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI
Nell'incontro sugli ISA, organizzato da Agenzia delle Entrate, SOGEI e SOSE, è stato anticipato che il risultato complessivo di affidabilità fiscale pari o minore a 6 non comporta l'automatico inserimento in liste selettive di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione. Tale risultato costituisce un indizio che solo unitamente ad altri elementi convergenti potrà determinare l'inserimento nelle liste selettive.
In merito all'ambito applicativo degli ISA, ferme le esclusioni per i soggetti che iniziano e cessano l'attività, non è più contemplato (diversamente dagli studi di settore) l'assoggettamento allo strumento nei casi di:
- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Rispetto a queste ultime fattispecie, è stata confermata l'esclusione dagli ISA.
L'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, analogamente a quanto avvenuto già con la fatturazione elettronica, saranno pubblicate sul sito istituzionale specifiche FAQ, in aggiunta ad una circolare esplicativa.
Ha, inoltre, sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle “note aggiuntive” al fine di delineare con chiarezza la situazione economia del contribuente in presenza di anomalie dovute a scostamenti rilevanti rispetto agli indici di affidabilità determinati autonomamente dagli ISA.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2019 - "Indicatori di anomalia troppo rigidi nel giudizio di affidabilità ISA" – Rivetti - Guida Agenzia Entrate giugno 2019 - Stefano M. Perego 

Sezione:   Autore : S.M.Perego