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Data Titolo Sezione Autore
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
01/04/2016 Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF S.M.Perego
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
15/10/2015 Molte perplessità sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
30/10/2015 NASPI – La risposta ad interrogazione parlamentare S.M.Perego
18/04/2017 Necessaria l’analisi tecnica per l’iper-ammortamento S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
29/04/2016 Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario S.M.Perego
18/04/2018 Nei Redditi PF il nuovo quadro LC per dichiarare la Cedolare Secca S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi   Data : 28/06/2019
 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.
In alternativa al criterio millesimale di ripartizione delle spese, l'unanimità dei condòmini può deliberare che l'esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese venga eseguita soltanto da un proprietario (o soltanto da alcuni).
In questo caso, il soggetto che ha sostenuto interamente le spese può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull'intero ammontare, entro il limite massimo di detrazione stabilito dall'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 a seconda del tipo di lavori.
In presenza di un'apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca ad un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spettante può essere ceduta interamente a condizione che l'amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Fonte: risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 213 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2019 - "Spese per lavori su parti comuni detraibili da un solo condomino" – Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego