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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi   Data : 28/06/2019
 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.
In alternativa al criterio millesimale di ripartizione delle spese, l'unanimità dei condòmini può deliberare che l'esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese venga eseguita soltanto da un proprietario (o soltanto da alcuni).
In questo caso, il soggetto che ha sostenuto interamente le spese può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull'intero ammontare, entro il limite massimo di detrazione stabilito dall'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 a seconda del tipo di lavori.
In presenza di un'apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca ad un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spettante può essere ceduta interamente a condizione che l'amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Fonte: risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 213 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2019 - "Spese per lavori su parti comuni detraibili da un solo condomino" – Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego