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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2012 Compensazione crediti IVA news S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
18/06/2009 Compensazioni indebite news S.M.Perego
03/07/2009 Compensazioni IVA - Comunicato Stampa news S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
02/12/2015 Compilazione RED 2015 – l’INPS fornisce nuove istruzioni S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego

Records 351 to 360 of 2397
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Titolo: Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi   Data : 28/06/2019
 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.
In alternativa al criterio millesimale di ripartizione delle spese, l'unanimità dei condòmini può deliberare che l'esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese venga eseguita soltanto da un proprietario (o soltanto da alcuni).
In questo caso, il soggetto che ha sostenuto interamente le spese può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull'intero ammontare, entro il limite massimo di detrazione stabilito dall'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 a seconda del tipo di lavori.
In presenza di un'apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca ad un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spettante può essere ceduta interamente a condizione che l'amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Fonte: risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 213 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2019 - "Spese per lavori su parti comuni detraibili da un solo condomino" – Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego