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01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego
04/03/2015 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPORTI PER IL 2015 E TERMINI DI PAGAMENTO news S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
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09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
21/04/2015 Controllo dei documenti evidenziati nel 730 precompilato news S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformità news S.M.Perego
27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi   Data : 28/06/2019
 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.
In alternativa al criterio millesimale di ripartizione delle spese, l'unanimità dei condòmini può deliberare che l'esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese venga eseguita soltanto da un proprietario (o soltanto da alcuni).
In questo caso, il soggetto che ha sostenuto interamente le spese può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull'intero ammontare, entro il limite massimo di detrazione stabilito dall'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 a seconda del tipo di lavori.
In presenza di un'apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca ad un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spettante può essere ceduta interamente a condizione che l'amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Fonte: risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 213 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2019 - "Spese per lavori su parti comuni detraibili da un solo condomino" – Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego