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27/02/2014 Il Modello RLI e le sue difficoltà news S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
03/12/2010 Il nostro articolo su news S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
16/10/2015 Il nuovo regime agevolato per gli autonomi nel 2016 S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego

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Titolo: Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi   Data : 28/06/2019
 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.
In alternativa al criterio millesimale di ripartizione delle spese, l'unanimità dei condòmini può deliberare che l'esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese venga eseguita soltanto da un proprietario (o soltanto da alcuni).
In questo caso, il soggetto che ha sostenuto interamente le spese può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull'intero ammontare, entro il limite massimo di detrazione stabilito dall'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 a seconda del tipo di lavori.
In presenza di un'apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca ad un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spettante può essere ceduta interamente a condizione che l'amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Fonte: risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 213 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2019 - "Spese per lavori su parti comuni detraibili da un solo condomino" – Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego