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Data Titolo Sezione Autore
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi   Data : 28/06/2019
 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi
Con la risoluzione 26.6.2019 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Nel documento di prassi è stato sottolineato che l'invio di una nuova delega produce un aggiornamento "dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa".
Nel caso in cui sia stato presentato un modulo relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica, e se ne trasmetta uno nuovo, contenente la sola delega che consente l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, il sistema procederà all'aggiornamento soltanto di quest'ultimo.
Atteso che la delega ha una durata stabilita in due anni dalla sottoscrizione, potrebbe essere utile la presentazione ex novo di un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.
Con riferimento all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nella risoluzione 62/2019, l'Agenzia ha ricordato che dall'11.6.2019 è consentita l'attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, "indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell'esercente".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2019 - "Per i servizi riguardanti le e-fatture la nuova delega può essere anche parziale" – Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego