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Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi   Data : 28/06/2019
 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi
Con la risoluzione 26.6.2019 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Nel documento di prassi è stato sottolineato che l'invio di una nuova delega produce un aggiornamento "dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa".
Nel caso in cui sia stato presentato un modulo relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica, e se ne trasmetta uno nuovo, contenente la sola delega che consente l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, il sistema procederà all'aggiornamento soltanto di quest'ultimo.
Atteso che la delega ha una durata stabilita in due anni dalla sottoscrizione, potrebbe essere utile la presentazione ex novo di un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.
Con riferimento all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nella risoluzione 62/2019, l'Agenzia ha ricordato che dall'11.6.2019 è consentita l'attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, "indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell'esercente".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2019 - "Per i servizi riguardanti le e-fatture la nuova delega può essere anche parziale" – Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego