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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi   Data : 28/06/2019
 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi
Con la risoluzione 26.6.2019 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Nel documento di prassi è stato sottolineato che l'invio di una nuova delega produce un aggiornamento "dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa".
Nel caso in cui sia stato presentato un modulo relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica, e se ne trasmetta uno nuovo, contenente la sola delega che consente l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, il sistema procederà all'aggiornamento soltanto di quest'ultimo.
Atteso che la delega ha una durata stabilita in due anni dalla sottoscrizione, potrebbe essere utile la presentazione ex novo di un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.
Con riferimento all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nella risoluzione 62/2019, l'Agenzia ha ricordato che dall'11.6.2019 è consentita l'attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, "indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell'esercente".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2019 - "Per i servizi riguardanti le e-fatture la nuova delega può essere anche parziale" – Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego