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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi   Data : 28/06/2019
 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi
Con la risoluzione 26.6.2019 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Nel documento di prassi è stato sottolineato che l'invio di una nuova delega produce un aggiornamento "dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa".
Nel caso in cui sia stato presentato un modulo relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica, e se ne trasmetta uno nuovo, contenente la sola delega che consente l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, il sistema procederà all'aggiornamento soltanto di quest'ultimo.
Atteso che la delega ha una durata stabilita in due anni dalla sottoscrizione, potrebbe essere utile la presentazione ex novo di un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.
Con riferimento all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nella risoluzione 62/2019, l'Agenzia ha ricordato che dall'11.6.2019 è consentita l'attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, "indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell'esercente".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2019 - "Per i servizi riguardanti le e-fatture la nuova delega può essere anche parziale" – Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego