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03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
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04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi   Data : 28/06/2019
 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi
Con la risoluzione 26.6.2019 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Nel documento di prassi è stato sottolineato che l'invio di una nuova delega produce un aggiornamento "dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa".
Nel caso in cui sia stato presentato un modulo relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica, e se ne trasmetta uno nuovo, contenente la sola delega che consente l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, il sistema procederà all'aggiornamento soltanto di quest'ultimo.
Atteso che la delega ha una durata stabilita in due anni dalla sottoscrizione, potrebbe essere utile la presentazione ex novo di un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.
Con riferimento all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nella risoluzione 62/2019, l'Agenzia ha ricordato che dall'11.6.2019 è consentita l'attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, "indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell'esercente".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 62 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2019 - "Per i servizi riguardanti le e-fatture la nuova delega può essere anche parziale" – Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego